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L’ora di religione cattolica II

di Mario Di Carlo

Il Regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, approvato il 22 giugno 2009 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 agosto, arriva dopo la sentenza del TAR Lazio 7076 del 17 luglio 2009 e nel mezzo delle polemiche e discussioni che ne sono seguite.
Un semplice dato cronologico porta ad escludere che il regolamento possa avere preso in considerazione la sentenza: il regolamento è stato approvato in giugno e la sentenza è stata depositata in luglio.
Il Regolamento tuttavia si occupa anche della valutazione collegata all’insegnamento della religione cattolica (IRC) in più punti, limitandosi ad una ricognizione della disciplina vigente prima delle ordinanze impugnate dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e da questo dichiarate illegittime.
Il Regolamento non riporta nessuna delle norme dichiarate illegittime con la sentenza 7076/2009.
Le ordinanze impugnate recitavano “I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento”.
Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.
L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, in coerenza con quanto previsto all’art.11, comma 2, del DPR n.323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.” (art. 8, co. 13-14)
L’art. 6 del nuovo Regolamento prevede invece che “In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall’articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest’ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.”(comma 3).
E’ evidente che la partecipazione dell’insegnante di Religione Cattolica non è più considerata “a pieno titolo” e che l’attribuzione del punteggio del credito scolastico non deve più tener conto del giudizio formulato dagli insegnanti di RC. In disparte altre considerazioni sulla sospetta illegittimità delle previsioni relative agli insegnamenti alternativi.
Dunque il Regolamento sembra riportare le lancette a prima delle Ordinanze dei Ministri Fioroni (nn. 26/07 e 30/08) e Gelmini (n. 40/09), così come fa anche la sentenza del TAR:
– gli insegnanti di RC partecipano agli scrutini degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento in una posizione peculiare e senza attribuire un voto, poiché per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente una speciale nota riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae (quindi partecipano “non-a-pieno-titolo”);
– comunque la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC non può dar luogo ad alcuna forma di discriminazione;
– il credito scolastico è determinato sulla base della media dei voti conseguiti (quindi nelle materie che danno luogo a voti), anche in considerazione dell’assiduità della frequenza scolastica, dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative, nonché degli eventuali crediti formativi.
Alla luce di queste considerazioni, le affermazioni di esponenti del Ministero dell’Istruzione e dello staff del Ministro Gelmini, per un verso appaiono come un’ennesima maldestra genuflessione e per altro verso contribuiscono ad aumentare la confusione piuttosto che a chiarire le modalità di svolgimento degli scrutini.

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12 Commenti

  1. Faccio fatica a entrare nel merito. L’idea stessa che esista un’ora di religione nella scuola pubblica mi sembra cosi’ aberrante che la problematica dei crediti mi pare un problema secondario. Bisognerebbe andare a divellere le radici della legittimità storica e culturale che permettono alla religione di entrare nella scuola. In mancanza di una forza politica che sappia farsi interprete di queste istanze, queste piccole battaglie ai margini possono forse costituire un inizio di qualcosa, non so, me lo auguro. Il rischio tuttavia è che finiscano per essere solo battaglie di retroguardia, forme di una vigilanza laica necessaria ma non sufficiente.
    Ringrazio comunque molto Di Carlo e Buffoni per le utili informazioni.

  2. Un articolo interessante, anche se mi sono perduta un po’ nel regolamento.

    Penso che i testi vincolati alla letteratura e alla pittura sono importanti da conoscere ( Bibbia), ma solo in una prospettiva culturale. Mi sono accorta che i ragazzi non conoscono Adam e Eve, Abel e Caïn, la tour de Babel… Nel primo anno scolastico della scuola media, studiamo storie della Bibbia e storie della mitologia Greca e Latina.
    Mi rallegro che la letteratura francofona diventa un aspetto che dire tutta della diversità.

    Il problema è quando l’insegnamento diventa chiuso e non propone una vista diversa, aperta, ricca di incontri.

    PS Franco, Ho letto Zamel. E un saggio che mi ha fatto riflettere nel dialogo e soprattutto il passaggio provato nella solitudine quando sei ragazzo e omosessuale, e che tutto ti fa rimprovero tacite o no.

  3. Dài Thor, una rondìna una tantum, cosa ti costa. Con la benedizione di Odino e dei Fantastici Quattro.

    Magari torni a casa con un autografo del microcefalo.

    Vostradamus

  4. mai capito tutto questo can can sull’ora di religione. oltretutto la frequentazione degli “apparati religiosi” da molto giovani molto spesso porta all’ateismo. gli esempi non mancano.

    penso che ai giovani sia giusto insegnare la religione. anche perchè gli insegnamenti di segno contrario sono innumerevoli.

  5. Vigilanza laica!Osservazione congrua, sintetica e molto pertinente.
    Quanto chiasso sull’insegnamento della religione cattolica.
    Come sarebbe opportuno introdurre L’Insegnamento delle Religioni e del perchè Esistono.
    Si potrebbero aprire temi di discussione interessanti e proficui per gli allievi
    .Se gli Insegnanti fossero capaci di ex-ducere e non solo di in-culcare.
    Marlene

  6. Purtroppo non si capisce molto di questo articolo.
    Per esempio,

    “L’art. 6 del nuovo Regolamento prevede invece che “In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall’articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest’ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.”(comma 3).
    E’ evidente che la partecipazione dell’insegnante di Religione Cattolica non è più considerata “a pieno titolo” ”

    Perché? Perchè dall’art. 6 del nuovo regolamento si dovrebbe capire che i docenti di RC (Rifondazione Comunista?… si poteva scrivere ora di religione cattolica, io avrei fatto prima a capire: non si vorrà essere così allergici alla parola “cattolica” spero…) non partecipano a pieno titolo?
    E cosa significa non partecipare a pieno titolo?

    Mi pare poi che non si dica l’essenziale.
    Che credo sia questo: già ora religione non ha voto, solo un giudizio che non fa media, e quindi non incide sul credito. Cosa si vuol fare allora di diverso?
    Quello che si vuole fare, se ho ben capito, è che i docenti di religione non vengano presi in considerazione quando occorra decidere il credito di uno studente.
    Esempio. Studente con media di 6.5: credito 4 o 5? Il consiglio discute, e di solito si mette d’accordo, ma nel caso si volesse mettere ai voti, il docente di religione non vota neanche se quell’alunno partecipa a RC.

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franco buffoni
franco buffonihttp://www.francobuffoni.it/
Franco Buffoni ha pubblicato raccolte di poesia per Guanda, Mondadori e Donzelli. Per Mondadori ha tradotto Poeti romantici inglesi (2005). L’ultimo suo romanzo è Zamel (Marcos y Marcos 2009). Sito personale: www.francobuffoni.it
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