Fantasmi (Letteratura e diritto #4)
di Pasquale Vitagliano
C’è un elemento che avvicina diritto e letteratura, altrimenti mondi lontani: positivo, cioè dato, obiettivo, l’uno; precaria e soggettiva l’altra, se non addirittura menzognera, addirittura, secondo Giorgio Manganelli. È l’intersoggettività, entrambe si fondano sull’interazione di due o più individui e la messa in comune di elementi di realtà, vera o presunta. Per esempio, nel saggio Il falso problema di Ugolino, Jorge Luis Borges precisa che la verità storica si interroga se Ugolino della Gherardesca abbia davvero esercitato il cannibalismo nel 1289. Alla verità letteraria, che in questo si avvicina a quella giuridica, processuale, invece, basta che i lettori di Dante abbiano giudicato possibile questo evento.
Il pretore del Quarto Mandamento di Napoli, dinanzi al quale Roberto Scotto di Tella, proprietario e locatore di un appartamento al terzo piano di Via Concezione a Montecalvario, n. 41, cita in giudizio per il pagamento della pigione l’affittuaria Margherita Franceschetti, ma costei propone domanda riconvenzionale (quando chi viene citato in giudizio si difende con delle contestazioni sue proprie) di risoluzione del contratto perché la casa è infestata dagli spiriti. Siamo nel 1915. I capitoli di prova furono confermati dai testimoni e il pretore accoglie la domanda di risoluzione del contratto. Di questi e altri casi racconta Massimo Sensale con Fantasmi in Tribunale (Edizioni Le Lucerne, 2023). Persino il futuro presidente delle Repubblica, Giovanni Leone, giovane giurista, annota una sentenza del 1927 del pretore di Pomigliano d’Arco Settimio Ricciardi che qualifica i fantasmi vizio intrinseco della cosa locata. Mariano D’Amelio, già capo di gabinetto del ministro della Giustizia, contesta la decisione ma senza mettere in discussione l’esistenza dei fantasmi, precisando che per il diritto non sono né persone fisiche e neppure persone giuridiche, mentre la legge non consente rapporti giuridici con esseri di natura diversa. La prima affermazione in tal senso è contenuta nel codice consuetudinario della città di Bordeaux commentato e pubblicato nel 1540 da Arnoux Le Ferrone. Nella commedia di Eduardo De Filippo Questi fantasmi! la loro esistenza è testimoniata dal portiere e dai vicini, né Pasquale Lojacono, pur mandato là con questo scopo, riuscirà a confutare questa verità condominiale.
Vale, dunque, il principio di non contestazione: se la parte convenuta in giudizio ammette la verità dei fatti allegati da parte attrice (chi cita in giudizio una persona) questi possono considerarsi provati. A maggior ragione, se una seria di testimonianze conferma gli stessi perché vox popoli, vox dei. Salvo provare che gli spettri vadano via per altri interventi diversi da quelli del padrone, allora non potranno essere considerati vizi e difetti della casa. E’ quello che in diritto si chiama tema probanda. Non è importante la verità in sé stessa ma se è stato provato ciò che è affermato in giudizio. Nel film Miracolo nella 34ª Strada del 1947, richiamato da Bruno Cavallone ne La borsa di miss Flite (Adelphi), la prova che Mr. Kris Kringle sia Babbo Natale viene dalle centinaia di lettere che da tutto il mondo arrivano in Tribunale dove egli ha eletto domicilio. E’ quello che l’antropologo Henry Lévy-Bruhl chiama la ratifica della collettività.
